Rettifica della detrazione Iva regime forfettario

rettifica della detrazione iva regime forfettario

L’accesso al regime forfettario può essere condizionata al rispetto del limite di ricavi/compensi fino a € 65.000 e dall’assenza delle cause ostative.

Il passaggio da un diverso regime al Regime Forfettario è condizionata anche dal costo vivo che il passaggio a tale regime può comportare. Questo per effetto dell’obbligo di effettuare la rettifica della detrazione IVA.

Questo secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 61, della Legge n 190/14. L’aspetto si pone in modo particolare perché l’ampliamento del regime porta a coinvolgere soggetti più strutturati.

Portata della rettifica della detrazione iva

La rettifica della detrazione deve essere operata sui beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati e sui beni ammortizzabili.
L’IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi.
Si tratta, quindi, di una fattispecie che va a penalizzare soprattutto le imprese commerciali, che operano con magazzino, e le imprese con beni strumentali rilevanti.
Il passaggio al Regime Forfettario, invece, risulta sicuramente più agevole per i professionisti che solitamente hanno beni strumentali per valori non rilevanti.

Vediamo gli effetti della rettifica della detrazione IVA.

Soggetti tenuti alla rettifica della detrazione iva

L’obbligo di effettuare la rettifica della detrazione permane in capo agli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità semplificata. Questo ancorché, nell’ambito del regime di cassa le rimanenze non assumano più rilevanza reddituale.
La disciplina del regime di cassa, infatti, ha effetto esclusivamente ai fini della determinazione del reddito d’impresa, restando invariato il profilo IVA. Il quale, in tema di rettifica della detrazione per mutamenti del regime fiscale, fa comunque riferimento

Rettifica della detrazione iva: i beni strumentali

Per i beni ammortizzabili, compresi quelli immateriali, l’IVA detratta all’atto dell’acquisto è rettificabile solo nel caso in cui non siano ancora trascorsi:
Cinque anni (l’anno di entrata in funzione e i quattro successivi), per i beni diversi dai fabbricati o loro porzioni;
Dieci anni (l’anno di entrata in funzione e i nove successivi), per i fabbricati o loro porzioni.
Non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore a € 516,46 e quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25%. Comma 5 dell’articolo 19-bis2 del DPR n 633/72.
Rispetto a tali beni la rettifica della detrazione resta comunque dovuta nella misura in cui i medesimi non siano ancora entrati in funzione al momento del passaggio al regime agevolato. Ossia non siano state ancora eseguite le deduzioni integrali o delle relative quote di ammortamento.

Modalità operative di versamento dell’iva

Dal punto di vista operativo, la rettifica va operata nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie (cfr. anche comma 9 dell’art. 19-bis2 del DPR n 633/72).
Ipotizzando l’accesso al regime forfetario dal 2020, il riferimento è alla dichiarazione IVA 2020 relativa al 2019 (ultimo anno di applicazione del regime ordinario). Il termine per effettuare il versamento relativo alla rettifica IVA è il 16/03/2020.

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