Il regime forfettario, stabilito dalla legge 190/2014, è un regime fiscale comodo e conveniente in quanto sono pochi gli obblighi contabili, non vi è obbligatorietà della fatturazione elettronica e l’imposta sostitutiva dell’Irpef è stabilita nella misura proporzionale del 15%. Possono accedere al regime forfettario le persone fisiche che nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi di ammontare non superiore a 85.000 euro. Ricavi e compensi, al fine di valutare l’accesso, devono essere ragguagliati ad anno.

Sono escluse dal regime forfettario i contribuenti che nell’anno di imposta hanno un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato pari o superiore ad € 30.000,00

I costi sono forfettizzati in base ai codici attività. Ogni attività ha dei coefficienti di redditività che si applicano al fatturato come di seguito:

  • industrie alimentari e delle bevande (10 – 11 ) 40%
  • commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40%
  • commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande47.81 40%
  • commercio ambulante di altri prodotti 47.82-47.89 54%
  • costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 86%
  • intermediari del commercio 46.1 62%
  • attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40%
  • attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 78%
  • altre attività economiche (01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 67%

Non possono avvalersi del regime forfettario:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, a eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, comma 1, numero 8), del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del Dl 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del Testo unico di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n.917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;

dbis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
Anche ai fini previdenziali il regime forfettario prevede delle agevolazioni che tratteremo in un prossimo articolo.

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