Esonero contributivo

Esonero Contributivo

L’INPS riguardo l’esonero contributivo emana la sua circolare per la sospensione della prima rata 2021 delle gestione speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

La legge di Bilancio 2021 al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS e alle casse previdenziali professionali autonome, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019.

A seguito del nullaosta del Ministero del Lavoro, l’INPS con messaggio 1911 del 13/05/2021 vista l’imminente scadenza, fissata al 17 maggio 2021, del pagamento della prima rata dei contributi richiesti con l’emissione 2021, dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e visto che l’iter di pubblicazione è in corso di definizione, con il presente messaggio, ha comunicato il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021 avente scadenza originaria il 17 maggio 2021.

Passiamo ora ad analizzare a chi spetta l’esonero contributivo e di che importo sarà tale l’esonero.

L’esonero previsto, ha un tetto massimo pari a 3.000 euro, e spetta a lavoratori autonomi e imprenditori iscritti alla relativa gestione speciale dell’INPS o alla gestione separata, oltre agli iscritti alle Casse di previdenza dei professionisti ed a hi ha avviato l’attività entro il 2019, un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019 e in un reddito complessivo di lavoro nel 2019 non superiore a 50.000 euro. Tali limiti reddituali non sono applicabili a chi ha avviato l’attività nel 2020.

Tale esonero è negato a chi ha rapporti di lavoro subordinato (fatta eccezione per il contratto intermittente senza indennità di disponibilità) e di trattamenti pensionistici diretti (escluso l’assegno ordinario di invalidità). Tale esonero in ogni caso può essere richiesto ad una sola gestione e riguarda i soli contributi previdenziali di competenza e dovuti per il 2021, escludendo qualsiasi contribuzione integrativa e premi dovuti a INAIL.

Ulteriore requisito da soddisfare è il possesso di un DURC regolare in corso di validità.
Nel caso si fosse già versato una parte di contribuzione oggetto di esonero, questa può essere richiesta a compensazione o a rimborso.
L’esonero, per artigiani e commercianti, riguarda i soli contributi fissi, con riferimento alle tre rate di contribuzione minima dovute nelle scadenze di maggio, agosto e novembre.

Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata sono esonerabili gli acconti del 2021 da saldare entro il 31 dicembre 2021.
In caso di contributi esonerabili e già saldati è garantito il rimborso, anche tramite compensazione, dell’eventuale saldo eccedente la quota ancora esonerabile.

L’INPS, predisporrà il modello di domanda che i contribuenti dovranno presentare entro il 31 luglio, a pena di decadenza. In seno alla domanda il soggetto istante dovrà dichiarare di:

  • la non titolarità di un rapporto di lavoro subordinato o di una prestazione di pensione diretta, per il periodo oggetto di esonero;
  • rispettare del limite reddituale pari a 50.000 euro per il 2019;
  • l’unicità della domanda presentata (l’esonero può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria);
  • aver avuto un calo di fatturato pari almeno al 33% tra 2020 e 2019;
  • possesso della regolarità contributiva;
  • il rispetto del limite previsto per gli aiuti di stato (de minimis), in base al Quadro temporaneo previsto per la durata dell’emergenza sanitaria Covid-19.

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