Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni 2021

Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni 2021

La richiesta del Contributo a Fondo Decreto Sostegni 2021 è possibile effettuarla in autonomia o tramite intermediario attraverso due modalità.

  • Desktop Telematico
  • Servizi web all’interno della propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Con il provvedimento prot. n. 77923/2021 del 23 marzo, l’Agenzia delle entrate ha diffuso i modelli, con le relative istruzioni, per la trasmissione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”).

La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.

L’importo spettante è possibile riceverlo in denaro sul conto corrente oppure sotto forma di credito d’imposta da compensare nei modelli F24.
IMPORTANTE: l’Agenzia delle entrate NON accredita su conti correnti ESTERI quindi è necessario avere un conto corrente Italiano e intestato alla persona/società che richiede il fondo.

REQUISITI

  1. aver conseguito nel 2019 (o, più precisamente, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021) ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro,
  2. aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%.

CHI PUO’ RICHIEDERLO

  • soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali;

ESCLUSI

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni (23.03.2021);
  • i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 24.03.2021 (resta pertanto riconosciuto il contributo se la partita Iva è stata attivata nel 2020 o prima del 23.03.2021). Questa esclusione, tuttavia, non opera per gli eredi che hanno aperto una partita Iva dopo tale data per proseguire l’attività del de cuius, già titolare di partita Iva;
  • gli enti pubblici (articolo 74 Tuir),
  • gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (articolo 162-bis Tuir).

MODALITA’ DI CALCOLO DEL FONDO PERDUTO

La percentuale dipende dall’ammontare dei ricavi, essendo pari alle seguenti misure:

  • 60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021) non sono superiori a 100.000 euro,
  • 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,
  • 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro,
  • 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,
  • 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

I soggetti che presentano i previsti requisiti possono comunque sempre beneficiare del contributo nella misura minima (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
Individuata la percentuale di contributo riconosciuta, questa deve essere applicata alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato 2019 e l’ammontare medio mensile del fatturato 2020.

Si ricorda che soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 31.12.2018 devono segnalarlo nel modello, barrando la casella.

In questo caso, infatti, per poter beneficiare del contributo non è necessario dimostrare la riduzione del fatturato, ragion per cui:

  • se l’ammontare medio mensile del fatturato 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato 2019, il contributo è determinato applicando alla differenza la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento, a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo di 1.000 -2.000 euro, se superiore);
  • se, invece, non vi è stata una riduzione del fatturato di almeno il 30%, il contributo è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Nel caso in cui volesse maggiori informazioni sulla presentazione della domanda la invito a mandare una mail a [email protected] specificando la richiesta così che possiamo inviarle il preventivo oppure sitita il nostro sito web e compila il form contatti cliccando qui

Scarica il file excel per calcolare il contributo

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