Nuova rivalutazione dei beni, un’opportunità per le imprese

Nuova rivalutazione dei beni

Quest’anno i soggetti titolari di redditi di impresa potranno rivalutare beni materiali ed immateriali nonché le partecipazioni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019 o vedersi riconosciuto fiscalmente il maggior valore dei beni stessi iscritti in bilancio.

Possono rientrare nella rivalutazione tutti i beni materiali ed immateriali relativi all’impresa, ed alle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.

Non si possono rivalutare i beni merce, i costi pluriennali e le attività finanziarie diverse dalla partecipazioni immobilizzate in controllate e/o collegate. Anche i beni completamente ammortizzati o quelli inferiori ad euro 516,46 possono essere rivalutati.

Per i beni immateriali quali brevetti industriali, diritti di utilizzazione, licenze e marchi la rivalutazione è ammessa solo se tali beni siano ancora tutelati dalla legge (Codice proprietà industriale, legge sul diritto d’autore, registrazione e rinnovazione del marchio). Sono esclusi dalla rivalutazione i costi di pubblicità capitalizzati, i costi di impianto e di ampliamento e quelli di ricerca e sviluppo.

A differenza delle rivalutazioni passate è possibile rivalutare singoli beni in quanto non è richiesto che la rivalutazione sia effettuata per categorie omogenee di beni.

I beni in leasing possono essere rivalutati solo se già riscattati.
Per individuare il limite massimo della rivalutazione si può utilizzare sia il valore d’uso che il valore di mercato. Ai valori dei beni rivalutati contabilmente si può attribuire anche una rilevanza fiscale mediante il pagamento di un imposta sostitutiva del 3% sul saldo di rivalutazione. L’imposta sostitutiva può essere anche compensata o rateizzata in un massimo di tre rate di pari importo. Il versamento deve essere effettuato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte dei redditi relativa al periodo d’imposta della rivalutazione.

La rivalutazione con effetto fiscale si perfeziona oltre che con il versamento, con l’indicazione in dichiarazione, dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva. Il maggior valore riconosciuto ai beni in termini di ammortamenti si considera riconosciuto a decorrere dall’esercizio successivo la rivalutazione. Per le plusvalenze la rivalutazione ha effetto per le cessioni effettuate a partire dal quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita. I valori rivalutati dal quarto anno successivo la rivalutazione saranno rilevanti anche ai fini della determinazione delle società non operative.


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