Dal 1 luglio nuove regole per le vendite a distanza

Dal 1 luglio nuove regole per le vendite a distanza e marketplace

Dal 1 luglio 2021 chi opera con i paesi CEE dovrà attenersi alle nuove regole del regime iva definitivo.

Ad oggi l’Italia deve ancora recepire la direttiva UE 2017/2455 e la direttiva UE 2019/1995.

Le novità interessano non solo chi effettua le vendite di beni ma anche chi effettua prestazioni di servizi, nel caso in cui la territorialità della prestazione si colloca al di fuori dall’Italia.

In primis bisogna analizzare la vendita a distanza con spedizione in un altro Stato UE a non soggetti di imposta (consumatori finali – cosiddetto B2C). In tale vendita l’elemento discriminante per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto è il trasporto del bene, il quale se effettuato dal privato che è andato a fare l’acquisto nell’altro stato, comporterà l’applicazione dell’iva del paese del venditore, nel caso invece che il trasporto lo esegue il fornitore l’iva dovuta è quello dello stato di spedizione al consumatore (vendita a distanza).

Il regime delle vendite a distanza non si applica ai mezzi di trasporto nuovi ed ai beni soggetti ad accise. Fino ad oggi per la maggior parte degli Stati vi era una sorta di “Franchigia” generalmente di 35.000,00 euro per evitare di aprire partite iva in tutti gli Stati dove si effettuano le vendite ai privati consumatori. Dal 1 luglio 2021 tale regime cambia radicalmente infatti il limite sarà di 10.000,00 euro ma riferito al totale delle operazioni. Conseguenza di ciò sarà il fatto che l’azienda che vende i beni on line, dovrà quasi sempre applicare l’iva del paese di destinazione del consumatore. Si consiglia pertanto di incominciare a preparare una banca dati aggiornata con tutte le aliquote iva applicate nei vari paesi UE. Tale cambiamento può portare a possibili contenziosi con il paese estero con forti aggravi di costi.

Dal 1 luglio tramite l’odiermo mOSS che diventerà OSS chiunque spedisce in un altro paese della Comunità Europea verserà l’iva con l’aliquota di quello Stato, dovrà tenere una contabilità tale da poter facilmente calcolare ed identificare l’iva computata per ciascuno Stato e dovrà presentare una dichiarazione trimestrale all’Agenzia delle Entrate tramite l’OSS entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre di riferimenti ed effettuare il versamento dell’iva stessa che non potrà essere compensata con l’iva italiana detraibile.

Di rilevanza fondamentale sono le nuove regole per i marketplaces, laddove il consumatore opera con la piattaforma e non con il fornitore terzo. La normativa prevede che se anche il fornitore spedisce direttamente la merce al consumatore, si configura una triangolazione o meglio una doppia cessione : 1) dal fornitore alla piattaforma; 2) dalla piattaforma al consumatore. La norma prevede tale applicazione per le vendite a distanza e le vendite interne quando il fornitore è domiciliato fuori dalla UE e le vendite a distanza, eseguite da qualunque soggetto, di beni non soggetti ad accise importati da fuori UE e di valore intrinseco non superiore ai 150 euro. Fino a tale importo quindi permane l’esenzione da dazi, mentre invece sarà dovuta l’iva anche per importi inferiori ai 22,00 euro, prima esenti dall’iva all’importazione, che pertanto dal 1 luglio saranno soggetti all’imposta. L’utilizzo della procedura di assolvimento dell’IVA tramite l’OSS consente una serie di agevolazioni e dispense da adempimenti iva e di fatturazione.

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