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Commercio elettronico e obbligo di Partita IVA

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Per il commercio elettronico, la normativa italiana definisce l’e-commerce come: “La vendita di prodotti o servizi effettuata tramite l’utilizzo di tecnologie informatiche”

L’e-commerce è regolato dal d.lgs. n. 114/98, la c.d. “Legge Bersani”, in cui viene paragonato ad una tra le forme speciali di vendita al dettaglio. Infatti al comma 1 dell’art. 4 l’e-commerce viene trattato come una vendita per corrispondenza tramite televisione o altri sistemi di comunicazione.

L’attività di e-commerce equivale a tutti gli effetti ad una attività di vendita al dettaglio da cui ne conseguono tutti gli obblighi informativi, dichiarativi e contabili.
La normativa al primo comma dell’art 18 prevede che chi inizia un’attività di vendita e-commerce deve darne comunicazione al comune di residenza o della sede legale:
“La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune (SCIA) nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L’attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.”

Al terzo comma del medesimo articolo, la normativa specifica cosa deve contenere la comunicazione:

“Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e il settore merceologico.”

In particolare deve essere specificato il settore merceologico, necessario ad individuare specifici casi per i quali sono necessarie determinate autorizzazioni. Si pensi ai prodotti alimentari, o alle armi da fuoco o i combustibili.
A prescindere dal settore merceologico è indispensabile il possesso di tutti i requisiti, sia professionali che personali previsti al comma 2 dell’art. 5.
(Es: con riferimento ai prodotti alimentari avrai bisogno di una serie di autorizzazioni sanitarie e certificazioni HACCP senza le quali la tua attività non sarà lecita).

Iniziare a vendere on-line rappresenta a tutti gli effetti un’ attività commerciale.
L’obbligatorietà del possesso della Partita Iva scaturisce dal mondo in cui l’attività è svolta: Difatti l’attività online, proprio per la sua continua presenza è svolta in modo continuativo ed abituale e con l’organizzazione aziendale sufficiente a darle la qualifica di impresa.

Ci sono comunque alcuni casi per i quali l’apertura della partita iva non è richiesta.
Il legislatore non ha mai fornito una definizione di continuità e abitualità, per cui ogni attività deve essere esaminata caso per caso valutando se è necessario aprire la partita iva o meno.

Risulta più facile capire l’obbligatorietà facendo qualche esempio di alcuni casi più frequenti:

  1. Prestazione occasionale
    “Il lavoratore autonomo occasionale è chi si obbliga a compiere dietro corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente e in via del tutto occasionale.” Ad esempio lo studente che nei mesi estivi impartisce ripetizioni, senza dubbio svolge una attività occasionale e pertanto non è obbligato ad avere una partita iva. Per identificare se una prestazione è occasionale oppure professionale, il legislatore ci ha dato alcuni suggerimenti:
    • Limite di 5.000 € di compensi dell’intero anno solare;
    • Durata non superiore a 30 giorni con lo stesso committente in un anno;

Superati questi limiti la prestazione svolta non si considera più occasionale, e quindi vi è la necessità di adempiere tutte gli obblighi previsti per un’attività professionale o commerciale.

Voglio fare particolare attenzione al limite dei 5000 €, in molti considerano questa soglia come il confine che divide l’obbligo dalla facoltà di apertura della partita iva, non c’è cosa di più sbagliato!
Come già detto in precedenza si è obbligati a possedere la partita iva quando svolgiamo una attività continuativa ed abituale, quindi anche nel caso che i compensi siano uguali a zero. Il limite dei 5000€ fa riferimento più che altro a obblighi contributivi.

  1. Vendita On Line (E-Commerce, Amazon Fba, Dropshipping, ecc.)
    Nel caso in cui l’attività sia quella di vendere beni o servizi online, le cose cambiano in base alle modalità di esercizio del lavoro.

Ad esempio:

se decidi di vendere degli oggetti usati che non ti servono più sui classici portali come Ebay o Subito.it, non devi preoccuparti. In questi casi la tua presenza sui portali di vendita non è continuativa, ma esclusivamente dedicata alla vendita di un oggetto o pochi oggetti durante l’anno; Regolerai la vendita con una ricevuta non fiscale.
N.B: Per il commercio elettronico non è obbligatorio emettere una ricevuta cartacea, per provare l’avvenuta vendita basterà la tracciabilità delle transazioni avvenute online.

Quando, invece, si vendono beni o servizi su un portale web in modo continuativo nel tempo siamo di fronte ad una attività commerciale. Maggiormente rilevante è il caso in cui decidiamo di aprire un’e-commerce (tramite un proprio sito o tramite un negozio virtuale situato in una market place). In questi casi la legge equipara tali attività ad un negozio fisico, con necessario obbligo di apertura della partita iva.

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Commercio elettronico e obbligo di Partita IVA
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La normativa italiana definisce l’e-commerce (commercio elettronico) come: “La vendita di prodotti o servizi effettuata tramite l’utilizzo di tecnologie informatiche”
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