YouTuber, influencer, streamer, podcaster: i creator digitali italiani sono sempre di più, ma la loro posizione fiscale è ancora spesso confusa. Nel 2026, con i controlli dell’Agenzia delle Entrate sempre più attenti alle piattaforme digitali, avere la partita IVA in regola non è più un’opzione.
Quando un creator è obbligato ad aprire la partita IVA
L’obbligo scatta quando l’attività è svolta in modo abituale e continuativo, indipendentemente dall’importo guadagnato. Non esiste una soglia minima: anche chi guadagna 5.000 euro l’anno da AdSense, sponsorizzazioni o vendita di corsi online dovrebbe avere la partita IVA se l’attività è regolare. Il criterio è la continuità, non il volume di ricavi.
Quale codice ATECO scegliere nel 2026
La scelta del codice ATECO dipende dall’attività prevalente. I codici più usati dai creator sono: 90.01.09 (altre rappresentazioni artistiche) per YouTuber e videomaker; 73.11.02 (conduzione di campagne marketing) per influencer con prevalenza di sponsorizzazioni; 62.01.00 (produzione di software) per developer content creator; 85.59.20 (altre attività di formazione) per chi vende corsi. Spesso si abbinano più codici ATECO.
Regime forfettario o ordinario per i creator?
La maggior parte dei creator emergenti sceglie il regime forfettario grazie alla tassazione al 5% per i primi 5 anni (o 15% dopo). È la soluzione più semplice per chi fattura fino a 85.000 euro. Chi supera questa soglia o ha strutture più complesse (collaboratori, studio, attrezzatura costosa) potrebbe valutare il regime ordinario per sfruttare le deduzioni. Ogni caso è diverso.
Le piattaforme segnalano i guadagni al Fisco
Dal 2023, le piattaforme digitali (YouTube, Instagram, TikTok, Amazon, Twitch, ecc.) sono obbligate a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei creator che superano determinate soglie di guadagno. Nel 2026 questi controlli sono sempre più sistematici. Non regolarizzarsi è un rischio concreto. Contatta Contincloud per aprire la tua partita IVA nel modo corretto e scegliere il regime più conveniente.
